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	<title>Termografia Roma &#187; certificazione energetica</title>
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		<title>APE obbligatorio per l’affitto. Ma la certificazione energetica è davvero utile?</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:32:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[Pare, dopo lunghe vicissitudini, aver trovato una sua stabilità la legislazione italiana sulla certificazione energetica che, soprattutto per quanto riguarda la locazione, ha conosciuto numerosi e inaspettati stravolgimenti. Se fino al 2012 l’affitto era stato toccato dalla normativa sulla certificazione energetica solo “di striscio”, il 2013 ha portato anche per questo settore diverse novità, e la locazione ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pare, dopo lunghe vicissitudini, aver trovato una sua stabilità la legislazione italiana sulla certificazione energetica che, soprattutto per quanto riguarda la locazione, ha conosciuto numerosi e inaspettati stravolgimenti. Se fino al 2012 l’affitto era stato toccato dalla normativa sulla certificazione energetica solo “di striscio”, il 2013 ha portato anche per questo settore diverse novità, e la locazione ha dovuto, in tutta fretta, iniziare a fare i conti con l’obbligatorietà della normativa.</p>
<p style="color: #535353;">Vivendola, non bisogna nasconderlo, come un appesantimento e una ulteriore forma di burocrazia. Perché, si sa, le trattative di affitto sono più veloci rispetto alla compravendita immobiliare e il turnover negli immobili è decisamente più elevato: vincoli e paletti burocratici sono quanto mai sgraditi ai proprietari immobiliari.</p>
<p style="color: #535353;">La sanzione di nullità, che il Parlamento ha imposto con la L. 3 agosto 2013, n. 90 sui contratti di locazione privi di APE allegato o carenti di clausola di dichiarazione di consegna dell’APE all’inquilino, ha fatto sì che – volenti o nolenti – i locatori abbiano dovuto confrontarsi con questa nuova esigenza, anche se nel frattempo, a seguito del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), non è più dichiarabile come nullo il contratto di affitto privo di clausola di dichiarazione dell’avvenuta consegna all’inquilino dell’APE e delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’unità immobiliare. Né è più obbligatorio allegare l’APE al contratto di locazione in sede di registrazione all’Agenzia delle Entrate; sanzione si nullità dei contratti di affitto sostituita con una consistente multa a carico del proprietario che non fornisca al conduttore l’Attestato di Prestazione Energetica, dichiarando l’avvenuta consegna sul contratto di affitto.</p>
<p style="color: #535353;">Il franchising leader nel settore della locazione, Solo Affitti, ha condotto una statistica relativa alla classe energetica degli APE riferiti ad immobili il cui contratto di affitto sia stato intermediato da uno dei professionisti affiliati alla propria rete.</p>
<p style="color: #535353;">Ne è emerso un dato interessante: oltre la metà (57,2%) dei contratti di affitto si riferiscono ad immobili vecchi ed energeticamente inefficienti, collocati in classe G. Rarissimi, invece, gli immobili classificati nelle categorie considerate “verdi” (A+, A, B o C): solo il 10,5% dei contratti di affitto erano accompagnati da un certificato recante una di queste classi energetiche.</p>
<p style="color: #535353;">Se è vero, come è vero, che sempre più il mercato della locazione, in un contesto come quello attuale di abbondante offerta di immobili, richiede appartamenti di qualità, nuovi e confortevoli, è altrettanto vero che il patrimonio immobiliare italiano è per la maggior parte vecchio e costruito senza tenere minimamente conto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale. E, sugli immobili in affitto, spesso l’interesse a mantenere elevata la redditività dell’investimento da parte del proprietario confligge con l’opportunità di effettuare sull’immobile investimenti di manutenzione, ristrutturazione ordinaria e straordinaria o riqualificazione energetica. Ragionamento poco green, ma molto economy. E che fotografa la realtà del mondo della locazione.</p>
<p>.</p>
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		<title>Multe fino a 18mila euro se non si consegna l&#8217;APE entro 45 giorni</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:10:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[12/02/2014 &#8211; Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato. Con l’approvazione da parte della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">12/02/2014 &#8211; Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato.</span><br />
<span style="color: #333333;"> Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sembrano chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono definite con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l&#8217;Attestato di prestazione energetica.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Una copia dell&#8217;APE deve essere allegata al contratto. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l&#8217;APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l&#8217;immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.</span></p>
<p><img class="wp-image-466 alignleft" src="http://www.termografiaroma.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/certificazione-energetica.png" alt="certificazione-energetica" width="303" height="236" /></p>
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