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	<title>Termografia Roma</title>
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	<description>vedere oltre il visibile</description>
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		<title>Sicurezza sismica, arriva il vademecum per la valutazione affidabilistica</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 13:28:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Si chiama “Istruzioni per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti” ed è il documento emanato dalla Commissione di studio per la predisposizione e l&#8217;analisi di norme tecniche relative alle costruzioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). L’obiettivo è ottenere procedure idonee a valutare il riflesso sul risultato finale di tutte le incertezze a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Si chiama “Istruzioni per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti” ed è il documento emanato dalla Commissione di studio per la predisposizione e l&#8217;analisi di norme tecniche relative alle costruzioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). L’obiettivo è ottenere procedure idonee a valutare il riflesso sul risultato finale di tutte le incertezze a valle dell’azione sismica di verifica delle strutture. Il Consiglio Nazionale delle ricerche, attraverso la Commissione di studio per la predisposizione e l&#8217;analisi di norme tecniche relative alle costruzioni, ha, dunque, ritenuto maturi i tempi per la proposta di un documento in cui le incertezze inevitabilmente presenti vengano modellate esplicitamente e si riflettano nel risultato finale che viene espresso in termini di probabilità di superamento degli stati limite. Il documento, che porta un contributo innovativo in sede internazionale, presenta in maniera organica e dettagliata procedure per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di strutture esistenti in cemento armato e muratura, ed è solidamente fondato su risultati della ricerca degli ultimi due decenni.</span></p>
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		<title>APE obbligatorio per l’affitto. Ma la certificazione energetica è davvero utile?</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:32:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[Pare, dopo lunghe vicissitudini, aver trovato una sua stabilità la legislazione italiana sulla certificazione energetica che, soprattutto per quanto riguarda la locazione, ha conosciuto numerosi e inaspettati stravolgimenti. Se fino al 2012 l’affitto era stato toccato dalla normativa sulla certificazione energetica solo “di striscio”, il 2013 ha portato anche per questo settore diverse novità, e la locazione ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pare, dopo lunghe vicissitudini, aver trovato una sua stabilità la legislazione italiana sulla certificazione energetica che, soprattutto per quanto riguarda la locazione, ha conosciuto numerosi e inaspettati stravolgimenti. Se fino al 2012 l’affitto era stato toccato dalla normativa sulla certificazione energetica solo “di striscio”, il 2013 ha portato anche per questo settore diverse novità, e la locazione ha dovuto, in tutta fretta, iniziare a fare i conti con l’obbligatorietà della normativa.</p>
<p style="color: #535353;">Vivendola, non bisogna nasconderlo, come un appesantimento e una ulteriore forma di burocrazia. Perché, si sa, le trattative di affitto sono più veloci rispetto alla compravendita immobiliare e il turnover negli immobili è decisamente più elevato: vincoli e paletti burocratici sono quanto mai sgraditi ai proprietari immobiliari.</p>
<p style="color: #535353;">La sanzione di nullità, che il Parlamento ha imposto con la L. 3 agosto 2013, n. 90 sui contratti di locazione privi di APE allegato o carenti di clausola di dichiarazione di consegna dell’APE all’inquilino, ha fatto sì che – volenti o nolenti – i locatori abbiano dovuto confrontarsi con questa nuova esigenza, anche se nel frattempo, a seguito del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), non è più dichiarabile come nullo il contratto di affitto privo di clausola di dichiarazione dell’avvenuta consegna all’inquilino dell’APE e delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’unità immobiliare. Né è più obbligatorio allegare l’APE al contratto di locazione in sede di registrazione all’Agenzia delle Entrate; sanzione si nullità dei contratti di affitto sostituita con una consistente multa a carico del proprietario che non fornisca al conduttore l’Attestato di Prestazione Energetica, dichiarando l’avvenuta consegna sul contratto di affitto.</p>
<p style="color: #535353;">Il franchising leader nel settore della locazione, Solo Affitti, ha condotto una statistica relativa alla classe energetica degli APE riferiti ad immobili il cui contratto di affitto sia stato intermediato da uno dei professionisti affiliati alla propria rete.</p>
<p style="color: #535353;">Ne è emerso un dato interessante: oltre la metà (57,2%) dei contratti di affitto si riferiscono ad immobili vecchi ed energeticamente inefficienti, collocati in classe G. Rarissimi, invece, gli immobili classificati nelle categorie considerate “verdi” (A+, A, B o C): solo il 10,5% dei contratti di affitto erano accompagnati da un certificato recante una di queste classi energetiche.</p>
<p style="color: #535353;">Se è vero, come è vero, che sempre più il mercato della locazione, in un contesto come quello attuale di abbondante offerta di immobili, richiede appartamenti di qualità, nuovi e confortevoli, è altrettanto vero che il patrimonio immobiliare italiano è per la maggior parte vecchio e costruito senza tenere minimamente conto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale. E, sugli immobili in affitto, spesso l’interesse a mantenere elevata la redditività dell’investimento da parte del proprietario confligge con l’opportunità di effettuare sull’immobile investimenti di manutenzione, ristrutturazione ordinaria e straordinaria o riqualificazione energetica. Ragionamento poco green, ma molto economy. E che fotografa la realtà del mondo della locazione.</p>
<p>.</p>
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		<title>Notizie Economia: Termografia, la tecnologia sconfigge le infiltrazioni</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Termografia ad infrarossi, molti forse non conoscono quale sia il significato di tale parola.Con termografia ad infrarossi, facciamo riferimento all&#8217;arte di trasformare un&#8217;immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, sulla quale è possibile leggere i valori della temperatura.In parole povere, essa permette la rilevazione di possibili perdite energetiche, presenza di umidità e problemi elettrici negli edifici, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Termografia ad infrarossi, molti forse non conoscono quale sia il significato di tale parola.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Con termografia ad infrarossi, facciamo riferimento all&#8217;arte di trasformare un&#8217;immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, sulla quale è possibile leggere i valori della temperatura.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">In parole povere, essa permette la rilevazione di possibili perdite energetiche, presenza di umidità e problemi elettrici negli edifici, garantendo la totale ottimizzazione di costi energetici e ripristini edili.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Essa è uno strumento che mostra, esattamente e in maniera rapida e precisa, la locazione di eventuali infiltrazioni di umidità e perdite energetiche.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Leader nel settore delle termocamere è FLIR Systems, che, per prima, nel 1965,  commercializzò la prima termocamera ad infrarossi per ispezionare linee ad alta tensione.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Vi chiederete, quali sono i vantaggi dell’utilizzo di una termocamera ad infrarossi?</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Oltre ad essere estremamente precisa, essa ci mostra un quadro completo del problema, indicando, le regolazioni da effettuare, catturando l’attenzione degli ispettori edili.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Ciò permette un notevole risparmio di tempo e denaro.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">In Sicilia, e precisamente a Palermo, tale metodo è adottato dallo studio  “Scurria”, al quale vi potete anche rivolgere per la realizzazioni di rilievi topografici e tabelle millessimali, consulenza tecnica per costruzioni civili e tanto altro.</span></p>
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		<title>Multe fino a 18mila euro se non si consegna l&#8217;APE entro 45 giorni</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:10:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[12/02/2014 &#8211; Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato. Con l’approvazione da parte della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">12/02/2014 &#8211; Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato.</span><br />
<span style="color: #333333;"> Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sembrano chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono definite con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l&#8217;Attestato di prestazione energetica.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Una copia dell&#8217;APE deve essere allegata al contratto. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l&#8217;APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l&#8217;immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.</span></p>
<p><img class="wp-image-466 alignleft" src="http://www.termografiaroma.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/certificazione-energetica.png" alt="certificazione-energetica" width="303" height="236" /></p>
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